Ordinanza — n. 4686/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSALIA SALVATORE nato a PALERMO il 16/09/1972 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI;Rilevato che l'imputato De Rosalia Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 56, 624 bis, 625, n. 7, cod. pen., riducendo la pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, è generico, perché si esaurisce in genericissime affermazioni astratte del tutto avulse dal contesto fattuale e processuale in rilevo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 bis, 625, n. 7, cod. pen., riducendo la pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, è generico, perché si esaurisce in genericissime affermazioni astratte del tutto avulse dal contesto fattuale e processuale in rilevo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSALIA SALVATORE nato a PALERMO il 16/09/1972 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI;Rilevato che l'imputato De Rosalia Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 56, 624 bis, 625, n. 7, cod. pen., riducendo la pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, è generico, perché si esaurisce in genericissime affermazioni astratte del tutto avulse dal contesto fattuale e processuale in rilevo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/20