Ordinanza — n. 4685/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Marsala Alessandro e Ragaccio Salvatore ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di 250 kg di cavi di rame di proprietà della RFI provenienti dallo scalo merci di una stazione ferroviaria (furto aggravato da violenza sulle cose e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, quindi procedibile di ufficio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Marsala Alessandro e Ragaccio Salvatore ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di 250 kg di cavi di rame di proprietà della RFI provenienti dallo scalo merci di una stazione ferroviaria (furto aggravato da violenza sulle cose e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, quindi procedibile di ufficio);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che — facendo riferimento alla erronea qualificazione del fatto in realtà contesta la configurabilità delle due aggravanti in contestazione— è inammissibile, in quanto: - l'asserita mancanza di violenza sulle cose, viene affermata sulla scorta di una ricostruzione del fatto valutata e smentita dal giudice di merito; - l'insussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. si fonda su argomento non pertinente perché riferito alla esposizione a pubblica fede, mentre l'aggravante contestata e riconosciuta concerne cose destinate a pubblico servizio;
Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pagg. 2 e 3); Considerato che il terzo motivo, è: - manifestamente infondato nelle parti in cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 3); - intrinsecamente generico nella parte sull'art. 62, n. 4, cod. pen., poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, giustificherebbero il riconoscimento della attenuante;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.