Sentenza — n. 4683/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHORZHOLIANI ZVIAD OTAROVICH ( CUI 03UIUGO ) nato il 05/05/1975 avverso la sentenza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANN:I FRANCOLINI; Rilevato che Zviad Otarovich Zhorzholiani ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza che gli ha applicato la pena su richiesta per i reati di tentato furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quando contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ed è - per l'appunto - inammissibile, poiché non rientra nelle predette ipotesi, «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.», non occorrendo dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva; ritenuto che: - l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni (artt. 445, comma 2, cod proc. pen.; cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 235 cod. pen; Sentenza — n. 4683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ed è - per l'appunto - inammissibile, poiché non rientra nelle predette ipotesi, «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.», non occorrendo dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva; ritenuto che: - l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni (artt. 445, comma 2, cod proc. pen.; cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHORZHOLIANI ZVIAD OTAROVICH ( CUI 03UIUGO ) nato il 05/05/1975 avverso la sentenza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANN:I FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Zviad Otarovich Zhorzholiani ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza che gli ha applicato la pena su richiesta per i reati di tentato furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quando contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ed è - per l'appunto - inammissibile, poiché non rientra nelle predette ipotesi, «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.», non occorrendo dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva; ritenuto che: - l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni (artt. 445, comma 2, cod proc. pen.; cfr.
Sez. 1, n. 35626 del 09/10/2002, Wajib, Rv. 222332 - 01, resa in relazione al testo dell'art. 445, comma 2, cit. anteriore alla novella ex lege 12 giugno 2003, n. 134; cfr. pure Sez. 1, n. 7454 del 23/02/2006, Bazahra, Rv. 234077 - 01); - pertanto, nella specie, essendo stata applicata la pena di due anni di reclusione, non può disporsi l'espulsione (non ricorrendo, peraltro, neppure i presupposti di cui all'art. 235 cod. pen.), deve rilevarsi d'ufficio l'illegalità della «misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione» (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 02); - di conseguenza, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione dello Zhorzholiani, che deve essere eliminato (art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.), rimanendo assorbiti il secondo motivo di ricorso, ferma l'inammissibilità del primo motivo, come sopra ritenuta;
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione di Zviad Otarovich Zhorzholiani, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore