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Ordinanza — n. 4682/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4682/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4682/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO SALVATORE nato a CATANIA il 01/12/1993 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI] FRANCOLINI; Rilevato che Salvatore Cosentino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli art. 385 e 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ed escluso i presupposti per concedere le attenuanti generiche, indicando gli elementi che ha ritenuto dimostrativi della pericolosità dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4682/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 e 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ed escluso i presupposti per concedere le attenuanti generiche, indicando gli elementi che ha ritenuto dimostrativi della pericolosità dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01;

Parole chiave

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partecipazione al reato recidiva nell'infrazione braccialetto elettronico scemata imputabilità istigazione e aiuto al suicidio assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
260841 - 01) e decisivi o rilevanti al fine del diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO SALVATORE nato a CATANIA il 01/12/1993 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI] FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Cosentino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli art. 385 e 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ed escluso i presupposti per concedere le attenuanti generiche, indicando gli elementi che ha ritenuto dimostrativi della pericolosità dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01;

Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01) e decisivi o rilevanti al fine del diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5„ n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), non solo evidenziando come l'imputato abbia agito nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico (avendo piena consapevolezza, dunque, che il suo allontanamento sarebbe stato rilevato) ma anche dando conto della sua complessiva condotta e, segnatamente, del suo atteggiamento non collaborativo verso gli operanti (avendo il Cosentino poi confermato - in sede di convalida dell'arresto - solo quanto già accertato) e rimarcando come egli sia gravato da plurimi precedenti peraltro non risalenti; con tale iter argomentativo - congruo, logico e conforme al diritto - il ricorso non si è confrontato compiutamente, avendo negato che il Cosentino fosse sottoposto a controllo elettronico - ossia solo uno degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale -, contestando in maniera assertiva che la confessione abbia avuto ad oggetto solo elementi emersi aliunde e prospettando nel resto in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P