Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of prosecutability after new law changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the underlying criminal offense was no longer prosecutable following a legislative amendment. The defense argued the statute of limitations had expired, but the court found the victim filed a formal complaint rather than a report, preserving the case's viability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the prosecution period expires due to legislative novation, provided the victim filed a formal complaint rather than a report.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPICAVOLI GRAZIELLA MARISA nato a CATANIA il 13/07/1982 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANN[ FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Graziella Marisa Rapicavoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in riforma della prima decisione, ne ha affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il difetto della condizione di procedibilità prescritta a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato in quanto - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - la persona offesa non ha sporto denuncia bensì querela (chiedendo espressamente la punizione dei responsabili del fatto: cfr. verbale di ricezione di querela orale del 25 giugno 2016); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente