Italian Court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specific grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Enrico Tuzzolino inadmissible for failing to meet the strict specificity requirements of Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Tuzzolino argued that the lower court's sentencing was flawed and that the appellate court ignored his defense, but the court found his arguments generic and unrelated to the specific decision. Consequently, the appeal was rejected, and Tuzzolino was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity regarding the contested decision, containing only generic assertions or references to the lower court's act without a concrete critique of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUZZOLINO ENRICO nato a PALERMO il 02/09/1950 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Enrico Tuzzolino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), in particolare poiché, a sostegno dell'asserito vizio di motivazione: riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame, neppure nella parte in cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata irrogazione della pena nel minimo, per il tramite di asserti non correlabili all'iter della decisione impugnata (senza che occorra dilungarsi per considerare invece che la pena della reclusione è stata per l'appunto determinata nella misura minima di sei mesi - a seguito della ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti - e ridotta ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.); e contiene un generico rimando alla prospettazione contenuta nell'atto di appello che sarebbe stata disattesa (cfr.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/20:1.4 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il C