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Sentenza — n. 4676/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls theft conviction due to lack of private prosecution requirement under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4676/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for aggravated theft without remanding the case. The defendant argued the prosecution lacked admissibility under new laws, while the prosecution contended the crime was prosecutable ex officio due to the nature of the stolen electricity. The court ruled that since the victim did not file a complaint within the statutory period and the specific aggravating circumstances did not trigger automatic prosecution, the criminal action was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 624, comma 3, cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: The crime of theft is punishable only upon private complaint unless the victim is incapacitated or specific aggravating circumstances exist; absent these conditions and a timely complaint, the prosecution is inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution requirement procedural admissibility theft aggravated electricity theft ex officio prosecution complaint period criminal action inadmissible danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 624, comma 3, cod. pen.
150 cit.); difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.
Art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Deve considerarsi che: - il regime di procedibilità per il reato in imputazione è oggi mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 (cfr.
Art. 85 d. Igs. 150
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
282543 - 01) che determinerebbe la procedibilità d'ufficio.Con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv.
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 - dep. 2022, Mondino
285422 - 01; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 - dep. 2022, Mondino, Rv.
Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo
Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO MARIA nato a PALERMO il 03/07/1970 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto da Maria D'Alessandro, ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato, perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), in particolare: - eccependo la prescrizione del reato (primo motivo); - deducendo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - il difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale, tenuto conto della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (secondo motivo); - prospettando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata (terzo motivo).

3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Deve considerarsi che: - il regime di procedibilità per il reato in imputazione è oggi mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 (cfr. art. 99- bis d. Igs. 150 cit.); difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»; - nel caso in esame, l'ente offeso non ha presentato querela, neppure entro il termine previsto dall'art. 85 d.

Igs. 150 cit., ossia tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. quanto rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nella nota pervenuta il 18 ottobre 2023 a riscontro della richiesta inviata da questa Corte tramite l'Ufficio per il processo); - nonostante l'oggetto materiale del reato sia l'energia elettrica, come descritto in imputazione, l'editto accusatorio indica gli «artt. 624 e 625 n. 2 c.p.», non richiamando alcuna delle ipotesi di furto procedibili d'ufficio; e - quel che è dirimente - il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'imputata - come anticipato - per furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose (aggravante, per l'appunto, contemplata dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., senza che possa venire in rilievo, proprio in ragione della decisione già del primo Giudice, la destinazione a pubblico servizio dell'energia (cfr.

Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 - dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01) che determinerebbe la procedibilità d'ufficio.Con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita proprio per difetto di querela (statuizione più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: cfr. Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per mancanza di que