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Ordinanza — n. 4675/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing lower court arguments without new legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4675/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Obazee Osahenrumwen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 477 and 482 of the Penal Code, arguing against the application of Article 131 bis and Article 62 bis. The court rejected these grounds because they merely reproduced arguments already fully examined and dismissed by the appellate judge without providing specific new legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already examined by the lower court without presenting specific new legal criticism or distinct legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely reproduced arguments no new legal criticism Cassation procedure Article 360 c.p.p. false indicazioni su attività commerciali inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 131 bis c.p.
2 - 3, secondo motivo su art. 131 bis c.p. v.
Art. 62 bis cod. pen.
3 - 4 e terzo motivo su art. 62 bis cod. pen. v.
art. 131 bis c.p
2 - 3, secondo motivo su art. 131 bis c.p.
art. 62 bis cod. pen
3 - 4 e terzo motivo su art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBAZEE OSAHENRUMWEN nato il 13/09/1986 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Obazee Osahenrumwen ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che i tre motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (primo motivo sul falso innocuo v. pagg. 2 - 3, secondo motivo su art. 131 bis c.p. v. pagg. 3 - 4 e terzo motivo su art. 62 bis cod. pen. v. pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18