Italian court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specific criticism in grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground lacked the necessary specificity required by law. The appellant's argument relied on generic assumptions rather than a concrete critique of the lower court's reasoning regarding aggravated theft. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, Art. 616 c.p.p.; An appeal must contain a specific and effective criticism of the contested decision; generic grounds devoid of factual or legal reference to the case result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVELLA ALESSANDRO nato a PALERMO il 11/07/1982 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; k n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Avella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), in particolare poiché riporta - a sostegno dell'asserito vizio di motivazione - assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nella parte in cui richiama l'art. 129 cod. proc. pen. e invoca irritualmente, in questa sede di legittimità, la riforma dell'impugnata sentenza «escludendo l'aumento per la contestata recidiva»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President