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Ordinanza — n. 4674/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specific criticism in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground lacked the necessary specificity required by law. The appellant's argument relied on generic assumptions rather than a concrete critique of the lower court's reasoning regarding aggravated theft. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, Art. 616 c.p.p.; An appeal must contain a specific and effective criticism of the contested decision; generic grounds devoid of factual or legal reference to the case result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity aggravated theft court costs criminal procedure code motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e invoca irritualmente, in questa sede di legittimità, la riforma dell'impugnata sentenza «escludendo l'aumento per la contestata recidiva»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
262575 - 01), in particolare poiché riporta - a sostegno dell'asserito vizio di motivazione - assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nella parte in cui richiama l'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
262575 - 01), in particolare poiché riporta - a sostegno dell'asserito vizio di motivazione - assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nella parte in cui richiama l'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e invoca irritualmente, in questa sede di legittimità, la riforma dell'impugnata sentenza «escludendo l'aumento per la contestata recidiva»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVELLA ALESSANDRO nato a PALERMO il 11/07/1982 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; k n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Avella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), in particolare poiché riporta - a sostegno dell'asserito vizio di motivazione - assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nella parte in cui richiama l'art. 129 cod. proc. pen. e invoca irritualmente, in questa sede di legittimità, la riforma dell'impugnata sentenza «escludendo l'aumento per la contestata recidiva»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President