Ordinanza — n. 4672/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLONE CALCEDONIO CARLO nato a PALERMO il 18/06/1984 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bartolone Calcedonio Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 624 bis cod. pen. rideterminandone Ja pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, numero 6, cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29715 del 21/06/2022, Rv. 283684, secondo cui "la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non può essere riconosciuta quando la condotta risarcitoria non comprende anche la spontanea restituzione del bene illecitamente sottratto, autonomamente recuperato dalle forze dell'ordine, dalle persone offese o da terzi");
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 4672/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLONE CALCEDONIO CARLO nato a PALERMO il 18/06/1984 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bartolone Calcedonio Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 624 bis cod. pen. rideterminandone Ja pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, numero 6, cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29715 del 21/06/2022, Rv. 283684, secondo cui "la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non può essere riconosciuta quando la condotta risarcitoria non comprende anche la spontanea restituzione del bene illecitamente sottratto, autonomamente recuperato dalle forze dell'ordine, dalle persone offese o da terzi");
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il