Italian court dismisses appeal as inadmissible due to factual allegations violating procedural law requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Salvatore Cammarota inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that both grounds of appeal contained purely factual assertions rather than legal arguments, violating procedural rules. Consequently, the lower court's judgment regarding Cammarota's liability was upheld without review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals containing only factual allegations without legal reasoning are inadmissible, and the appellant bears the costs and a fine for evident inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMAROTA SALVATORE nato a SALERNO il 11/01/1979 avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Cammarota ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, per quel che qui rileva, ne ha affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. peri.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che ha asserito la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), lungi dal muovere rituali censure di legittimità, contiene allegazioni di fatto del tutto assertive relative al compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 2545134 - 01); ritenuto che il secondo motivo, che pure ha asserito la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), è del tutto generico e parimenti versato in fatto poiché ha richiamato quanto esposto nel primo motivo e ha assunto che nella specie avrebbe dovuto rendersi una sentenza liberatoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden