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Ordinanza — n. 4670/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of specific factual allegations against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific statutory grounds required for challenging a peace court judgment. Although the appellant alleged errors in sentencing and factual reconstruction, the court found these arguments constituted a mere defect of motivation rather than a violation of substantive law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against peace court judgments are strictly limited to specific statutory grounds; generic complaints regarding sentencing or factual reconstruction constitute only a defect of motivation and do not render an appeal admissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal peace court jurisdiction defect of motivation statutory grounds requirement procedural penalty motivi di cassazione istanza di revisione penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; osservato che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 12 gennaio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.
Art. 616, cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 611 cod. proc. pen
263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, R.v.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.
pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSALTER DEMIS nato a TREVISO il 08/10/1974 avverso la sentenza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Demis Cossalter ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che ne ha confermato la condanna per il reato continuato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; osservato che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 12 gennaio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, R.v. 263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»), il che esime da dilungarsi per rilevare che essa ha solo ribadito quanto esposto con il ricorso; ritenuto che: - contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274); - il ricorrente, pur avendo denunciato la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., ha assunto che la sentenza impugnata non ha compiutamente dato conto dei criteri di valutazione impiegati per determinare il trattamento sanzionatorio e non ha attribuito rilevanza alle condizioni personali dell'imputato e al suo comportamento anche dopo la commissione del fatto; dunque, ha prospettato un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta ossia ha unicamente il vizio di motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01), come anticipato non utilmente deducibile; non occorre, pertanto, immorare oltre, segnatamente in ordine alla irrituale allegazione in questa sede di legittimità, peraltro per il tramite di asserti generici, di elementi di fatto che deporrebbero in senso contrario rispetto a quanto affermato dal Tribunale (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estens