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Ordinanza — n. 4666/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4666/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC LISA nato a ALBENGA il 26/05/1985 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Halilovic Lisa ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza degli elementi probatori idonei ad appurare la penale responsabilità della ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; mentre il riferimento, nel medesimo motivo di ricorso, al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 4666/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza della vittima sufficienza della testimonianza alibi testimone a carico allegazioni fattuali non credibili prove corroboranti

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
art. 69 cod. pen
è del tutto inconferente dato che l'attenuante è stata riconosciuta; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC LISA nato a ALBENGA il 26/05/1985 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Halilovic Lisa ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza degli elementi probatori idonei ad appurare la penale responsabilità della ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; mentre il riferimento, nel medesimo motivo di ricorso, al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

è del tutto inconferente dato che l'attenuante è stata riconosciuta; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de