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Ordinanza — n. 4664/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4664/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4664/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA GAETANO (CUI 02BF6WE) nato a AFRAGOLA il 16/10/1979 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Scala Gaetano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. (capo A), 495 cod. pen. (capo B), 489 in relazione agli artt.477 e 482 cod. pen. (capo C). nonché art. 1115, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva - è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4664/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen. (capo A), 495 cod. pen. (capo B), 489 in relazione agli artt.477 e 482 cod. pen. (capo C). nonché art. 1115, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva - è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso di false generalità uso di un documento falso esibizione di documenti d'identità credibilità dell'identità contraffazione di merci frode fiscale

Disposizioni normative citate

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artt. 497-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA GAETANO (CUI 02BF6WE) nato a AFRAGOLA il 16/10/1979 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Scala Gaetano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. (capo A), 495 cod. pen. (capo B), 489 in relazione agli artt.477 e 482 cod. pen. (capo C). nonché art. 1115, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva - è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01