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Sentenza — n. 4663/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4663/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto da Simone Meluzzi, ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato (perché commesso con violenza sulle cose; artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie del vizio di motivazione - si è doluto della mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in ragione della remissione della querela da parte della persona offesa, tenuto conto della imminente (all'epoca della pronuncia della sentenza di appello) entrata in vigore della d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale (sollevata dal Tribunale di Siena) del differimento della vigenza delle norme di favore (relative alla procedibilità) previste dallo stesso decreto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 4663/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie del vizio di motivazione - si è doluto della mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in ragione della remissione della querela da parte della persona offesa, tenuto conto della imminente (all'epoca della pronuncia della sentenza di appello) entrata in vigore della d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale (sollevata dal Tribunale di Siena) del differimento della vigenza delle norme di favore (relative alla procedibilità) previste dallo stesso decreto.

Parole chiave

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furto aggravato modifica della sentenza reati violenti crimine delitto procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
276138 - 01); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 152 cod. pen
pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; - ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELUZZI SIMONE nato a LIVORNO il 12/11/1970 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto da Simone Meluzzi, ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato (perché commesso con violenza sulle cose; artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.).

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie del vizio di motivazione - si è doluto della mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in ragione della remissione della querela da parte della persona offesa, tenuto conto della imminente (all'epoca della pronuncia della sentenza di appello) entrata in vigore della d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale (sollevata dal Tribunale di Siena) del differimento della vigenza delle norme di favore (relative alla procedibilità) previste dallo stesso decreto.

3. È dirimente considerare che: - il regime di procedibilità per il reato in imputazione è oggi mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022; cfr. art. 99- bis d. Igs. 150 cit.); difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»; - la remissione della querela (già intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; - ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone a carico del querelato le spese del procedimento.