Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to demonstrate evidence misinterpretation or travisamento.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciro Gravina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant merely cited isolated excerpts from the victim's testimony without challenging the overall evidentiary assessment or alleging a specific misinterpretation of the facts. The court ruled that such fragmented references do not constitute a valid ground for reviewing the lower court's decision on credibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely transcribes isolated passages from the record without alleging a specific travisamento of evidence or a misinterpretation of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA CIRO nato a NAPOLI il 11/01/1972 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ciro Gravina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975, perché estinto per prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 640, 610, comma 2, 582 e 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata - ha irritualmente contestato in questa sede di legittimità la ritenuta attendibilità della persona offesa e addotto la contraddittorietà del compendio posto a sostegno della decisione, senza neppure denunciare il travisamento della prova (che, comunque, non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, ossia con la mera trascrizione di due passi delle trascrizioni della deposizione della persona offesa:
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside