Italian court dismisses appeal for attempted aggravated theft due to insufficient motivation and lack of specific evidence review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically demonstrate how the lower court's reasoning was flawed. The appellant argued that the trial court improperly relied on partial excerpts from a police witness's testimony without adequately addressing the full content or cross-examination issues. The court rejected this claim, ruling that vague references to fragmented evidence elements do not constitute a valid ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 625 c.p.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to specifically identify the defects in the lower court's reasoning or the specific parts of the evidence that were misinterpreted, limiting the review to general assertions of proof defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHEMIS AIADE (CUI: 01M1SAA) nato il 29/01/1966 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Aiade Boukhemis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che - per quel che qui rileva - ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen. e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, segnatamente nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per tentato furto aggravato ex art.625, comma 1, n. 5, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso ha denunciato il vizio di motivazione, in particolare sull'identificazione dell'imputato, per il tramite di una deduzione parziale del contenuto delle dichiarazioni della teste di polizia giudiziaria Roberta Minguzzi e, dunque, senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova, che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, finendo altresì con l'assumere irritualmente in questa sede di legittimità il difetto della prova alla luce di quanto rassegnato dalla teste e per la mancata escussione di un altro degli operanti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden