Cassation Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling victim's intent to punish established despite 'denunciation' terminology.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Prinna and Aucello inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued the proceedings were unprosecutable due to a new legislative requirement, but the court found this claim baseless. The court determined that both victims had clearly expressed their will to punish the offenders through their formal denunciations, satisfying the condition for public prosecution of these crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: In crimes prosecutable upon private complaint, the victim's will to punish is established by any act demonstrating this intent, including denunciations labeled 'denunciation,' provided the act reflects a clear desire for prosecution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRINNA GENNI nato a FORMIA il 03/07/1978 AUCELLO ANGELA nato a SAN MARCO IN LAMIS il 26/01/1990 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Genni Prinna e Angela Aucello ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna di entrambe in concorso per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 4, 61, comma 1, n. 5, cod. pen.) e della prima per un'ulteriore analoga fattispecie delittuosa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto i difetto della condizione di procedibilità a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato in quanto - come correttamente affermato dalla Corte di appello - entrambe le persone offese (Enrico Castri e Angelo Rava) hanno sporto querela, dato che: - «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, Baia, Rv. 282648 01);
«la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela»; cfr. pure Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01); - nel caso in esame, entrambi i verbali in atti sono intestati come «verbale di ricezione di denuncia/querela» e sia il Castri che il Rava hanno sporto denuncia «per ogni effetto di legge», constando la «previa rilettura e conferma» del verbale prima della sua sottoscrizione; inoltre, il Castri il giorno successivo ha presentato una «integrazione di denuncia/querela» (anch'essa riletta e confermata prima della sottoscrizione); - dunque, alla luce dei dati appena esposti e dei principi giurisprudenziali riportati, deve ritenersi che entrambi gli offesi abbiano espresso la volontà che venissero puniti gli autori del reato, non essendo decisivo in senso contrario la loro indicazione come denuncianti nei detti verbali né, quanto al Castri, il riferimento nel corpo del secondo verbale alla «denuncia» del giorno procedente; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere esten