Cassation appeal against peace court sentencing dismissed for alleging only motivation defects instead of legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect in the reasoning of the second-instance judgment. The appellant, Combatti Antonio, challenged the conviction for personal injuries by claiming the lower court failed to properly motivate its decision. The court ruled that appeals against peace court judgments require a specific legal violation, not merely a critique of the reasoning, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments on second instance are admissible only for legal violations, not for defects in motivation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMBATTI ANTONIO nato a BONEA il 09/11/1972 avverso la sentenza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Combatti Antonio ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato dal ricorrente, che denunzia vizi di motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente che nulla aggiunge al ricorso, perché si limita a rassegnare le conclusioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18