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Ordinanza — n. 4654/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4654/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDENINO NORBERTO nato a GENOVA il 15/01/1972 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Norberto Oddenino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. nonché 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato nonché versato in fatto e generico, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva alla luce delle concrete modalità del fatto e al valore dell'oggetto materiale del reato nonché evidenziando come le pregresse esperienze giudiziarie non abbiano avuto alcune effetto deterrente, così affermando l'elevata pericolosità sociale dell'imputato sulla scorta di un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4654/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. nonché 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato nonché versato in fatto e generico, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva alla luce delle concrete modalità del fatto e al valore dell'oggetto materiale del reato nonché evidenziando come le pregresse esperienze giudiziarie non abbiano avuto alcune effetto deterrente, così affermando l'elevata pericolosità sociale dell'imputato sulla scorta di un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena gravità della pena pentito sanzioni penali attività criminosa

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
Rilevato che Norberto Oddenino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
260841 - 01), rispetto alla quale il ricorso - peraltro, in maniera del tutto assertiva - ha prospettato un diverso apprezzamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDENINO NORBERTO nato a GENOVA il 15/01/1972 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Norberto Oddenino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. nonché 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato nonché versato in fatto e generico, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva alla luce delle concrete modalità del fatto e al valore dell'oggetto materiale del reato nonché evidenziando come le pregresse esperienze giudiziarie non abbiano avuto alcune effetto deterrente, così affermando l'elevata pericolosità sociale dell'imputato sulla scorta di un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), rispetto alla quale il ricorso - peraltro, in maniera del tutto assertiva - ha prospettato un diverso apprezzamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, ailla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President