Italian Court dismisses appeal for aggravated assault and insult, ruling arguments lack legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Yassine Nechchadi inadmissible regarding charges of aggravated assault and insult. The appellant argued that the evidence favored his version of events and that missing video footage excluded his liability, but the court found these points factually unsupported and legally generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal must be grounded in specific legal errors; generic complaints about the weight of evidence or assertions that missing evidence excludes guilt constitute inadmissible procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECHCHADI YASSINE nato il 06/06/1987 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Yassine Nechchadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di CaEsetick EI51che - per quel che qui rileva - ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo c.); ritenuto che il primo motivo di ricorso, in relazione all'imputazione di cui al capo a., ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente essendosi limitato ad assumere la maggiore credibilità della prospettazione dell'imputato rispetto a quella della persona offesa, senza muovere censure di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, inerente all'imputazione di cui al capo a., è parimenti versato in fatto, oltre che generico, avendo dedotto assertivamente, senza dedurre compiutamente il travisamento della prova (che non può essere ritualmente denunciato per il tramite del mero compendio degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), che le emergenze istruttorie (in particolare, il filmato acquisito che riprenderebbe la condotta degli operanti) escluderebbero la responsabilità dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del -icorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres