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Ordinanza — n. 4650/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated assault and insult, ruling arguments lack legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4650/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Yassine Nechchadi inadmissible regarding charges of aggravated assault and insult. The appellant argued that the evidence favored his version of events and that missing video footage excluded his liability, but the court found these points factually unsupported and legally generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal must be grounded in specific legal errors; generic complaints about the weight of evidence or assertions that missing evidence excludes guilt constitute inadmissible procedural defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated assault insult public official procedural defect weight of evidence court costs penalty fund carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
46288/2016, cit.), che le emergenze istruttorie (in particolare, il filmato acquisito che riprenderebbe la condotta degli operanti) escluderebbero la responsabilità dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del -icorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 595 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
46288/2016, cit.), che le emergenze istruttorie (in particolare, il filmato acquisito che riprenderebbe la condotta degli operanti) escluderebbero la responsabilità dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del -icorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288/2016
Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), che le emergenze istruttorie (in particolare, il filmato acquisito che riprenderebbe la condotta degli operanti) escluderebbero la responsabilità dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del -icorso, cui consegue ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECHCHADI YASSINE nato il 06/06/1987 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Yassine Nechchadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di CaEsetick EI51che - per quel che qui rileva - ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo c.); ritenuto che il primo motivo di ricorso, in relazione all'imputazione di cui al capo a., ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente essendosi limitato ad assumere la maggiore credibilità della prospettazione dell'imputato rispetto a quella della persona offesa, senza muovere censure di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, inerente all'imputazione di cui al capo a., è parimenti versato in fatto, oltre che generico, avendo dedotto assertivamente, senza dedurre compiutamente il travisamento della prova (che non può essere ritualmente denunciato per il tramite del mero compendio degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), che le emergenze istruttorie (in particolare, il filmato acquisito che riprenderebbe la condotta degli operanti) escluderebbero la responsabilità dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del -icorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres