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Ordinanza — n. 4649/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4649/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO MORENO nato a SAPRI il 24/02/1993 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Moreno Di Martino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al delitto di lesioni personali, non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto ha denunciato il vizio di motivazione sulla volontarietà della condotta lesiva, segnatamente alla luce di quanto rappresentato dalla persona offesa, per il tramite di una deduzione parziale del contenuto delle sue dichiarazioni di quest'ultima e, dunque, senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), tenuto conto peraltro che la sentenza di primo grado - la ricostruzione è stata espressamente condivisa dalla Corte di merito - ha argomentato alla luce della deposizione della stessa persona offesa (che ha compendiato) e di ulteriori elementi di prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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testimonianza della vittima verosimiglianza della persecuzione facoltà di astenersi dal testimoniare mancata prova di parzialità violazione dei diritti della personalità denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO MORENO nato a SAPRI il 24/02/1993 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Moreno Di Martino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al delitto di lesioni personali, non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto ha denunciato il vizio di motivazione sulla volontarietà della condotta lesiva, segnatamente alla luce di quanto rappresentato dalla persona offesa, per il tramite di una deduzione parziale del contenuto delle sue dichiarazioni di quest'ultima e, dunque, senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti:

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), tenuto conto peraltro che la sentenza di primo grado - la ricostruzione è stata espressamente condivisa dalla Corte di merito - ha argomentato alla luce della deposizione della stessa persona offesa (che ha compendiato) e di ulteriori elementi di prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden