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Ordinanza — n. 4554/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drunk driving conviction for lack of merit arguments and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4554/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Canton's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the breathalyzer's functionality and the application of leniency provisions. The defendant argued for procedural flaws in the device's verification and sought reduced punishment based on specific conduct factors, but failed to provide new evidence or substantiate his arguments. The court ruled that the lower court's assessment of the alcohol level and prior behavior was a valid exercise of judicial discretion not subject to review on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, C.d.S.; Art. 131 bis, cod. pen.: The burden of proving instrument defects rests on the accused, and appeals against sentencing evaluations based on conduct parameters are inadmissible unless the reasoning is illogical.

Parole chiave

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drunk driving conviction breathalyzer validation burden of proof judicial discretion inadmissible appeal leniency provisions procedural error violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, C.d.S.
Come affermato dal consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co.
Art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S.
Preliminarmente, va ricordato che l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R.
Art. 131 bis, cod. pen.
Violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, Demma
Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, Santini
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni
Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTON LUCA nato a VICENZA il 25/04/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 22 aprile 2022, con cui Canton Luca era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro millequattrocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-sexies, C.d.S..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine al ritenuto regolare funzionamento dell'etilo- metro. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen..

3. Preliminarmente, va ricordato che l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Come affermato dal consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante eti- lometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, il quale deve dimostrare la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecu- zione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio o l'as- senza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge, non essendo sufficiente dedurre la difettosità dell'apparecchio (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550;

Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Si è altresì precisato che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei pre- scritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659;

Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, non massimata; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).L'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'o- mologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828).

Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 cit. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allega- zione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata;

Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Buccia- relli, non massimata). Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha adeguatamente chiarito che non sussistevano elementi per dubitare della regolarità dell'omologazione e della revi- sione dell'apparecchio oppure della mancata esecuzione dell'alcoltest nel rispetto delle istruzioni d'uso. Si è evidenziato che anche la teste Pavan Elisa non aveva ap- portato spunti utili al riguardo. Il percorso argomentativo adottato dai giudici è congruo e coerente coi dati di fatto esposti. Dovendosi la prova della conoscenza desumere necessariamente da elementi di fatto, la Corte ha analizzato i precisi dati emersi net corso dell'istruttoria e ne ha tratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non può essere censurato in questa sede di legittimità.

Di contro le doglianze mosse del ricorrente non colgono nel segno, in quanto egli si limita a reiterare le censure, tutte rientrati nell'orbita di doglianze di merito, omet- tendo di confrontarsi con l'ampio apparato argomentativo illustrato nella sentenza impugnata e senza allegare elementi a sostegno del proprio assunto, in violazione del principio di autosufficienza (vedi il mancato deposito della testimonianza della Pavan).

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, l'elevato tasso alcolemico e il comportamento antecedente al controllo (fuga repentina ed inseguimento).

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. L'imputato si limita a sminuire la rilevanza della propria condotta, senza confron- tarsi con i dati fattuali illustrati dalla Corte fiorentina, ritenuti decisivi al fine di negare il beneficio richiesto. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di