Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding unjustified denial of non-prosecution cause under Art. 131 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Molinari inadmissible, rejecting his claim that the lower court improperly denied the cause of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code. The defense argued for non-prosecution, but the appellate court had already applied a mitigating circumstance and reduced the fine based on the specific nature of the offense. The Supreme Court ruled that the assessment of non-prosecution requires a complex, discretionary evaluation of the specific case facts under Article 133, which the lower court correctly performed without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The judgment on the cause of non-prosecution requires a complex, joint evaluation of all specific case peculiarities, including conduct modes, culpability, and damage, falling within the discretion of the trial judge and not subject to cassation review absent logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI ROBERTO nato a CANELLI il 25/07/1966 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 6 dicembre 2021, concessa la circo- stanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato in euro cento di multa la pena inflitta nei confronti di Molinari Roberto in relazione al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen..
2. Il Molinari, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Con memoria del 21 dicembre 2023, la difesa del Molinari insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso ed illustra ulteriori argomentazioni a sostegno del proprio assunto.
3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'utilizzazione del macchinario in modo difforme dalle prescrizioni, in base alla prassi usualmente seguita dai lavoratori, mediante mo- dalità che avevano cagionato alla persona offesa gravi lesioni.Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..
L'imputato si limita ad evidenziare alcuni dati fattuali a sé favorevoli, i quali, con argomentazioni lineari e coerenti, sono stati ritenuti di minore rilievo. Né il riconosci- mento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. poteva comportare di per sé l'applicazione della richiesta causa di non punibilità. Infine, va osservato che la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in