Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof regarding breathalyzer calibration and maintenance. The court rejected generic defense arguments without evidence. The defendant was ordered to pay court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Radatti Fabio inadmissible, upholding the lower court's conviction for drunk driving. The defense argued the breathalyzer used was irregular, but the court rejected these generic claims as unsupported by evidence. The decision rests on the principle that the burden lies with the accused to prove the absence or invalidity of required instrument controls through specific testimony or documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), C.d.S.; In cases of driving under the influence, a positive breathalyzer result constitutes proof of intoxication due to the instrument's reliability following periodic checks, placing the burden on the defense to demonstrate the absence or inaccuracy of prescribed controls through specific evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADATTI FABIO nato a ROMA il 19/01/1976 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 marzo 2023, con cui Radatti Fabio era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), C.d.S..
2. Il Radatti ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di eb- brezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produ- zione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La Corte territoriale sul punto ha disatteso le generiche deduzioni difensive di- rette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che le risultanze dell'etilometro coinci- devano con quelle emerse dalla diretta percezione degli operanti di P.G., i quali ave- vano potuto personalmente constatare nella persona del Redatti l'occhio lucido, il percorso a zig-zag e le sue reazioni inconsulte all'alt.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 genna