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Ordinanza — n. 4550/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing specific defense mandate for absent defendant under new procedural reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4550/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer failed to submit a specific mandate for appeal issued after the judgment. The defendant, who was absent due to detention, required this document under the Cartabia Reform to ensure conscious participation in the proceedings. The court ruled that the absence of this mandatory document precludes the appeal's validity, regardless of the defendant's detention status.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.; The specific mandate for appeal issued after the judgment is a mandatory requirement for the admissibility of appeals to the Court of Cassation, ensuring the defendant's conscious and voluntary participation in the litigation.

Parole chiave

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Cartabia Reform specific mandate appeal absent defendant Court of Cassation procedural inadmissibility defense mandate conscious participation responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.
Va premesso che l'art. 581, co.
Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett.
Art. 123 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Peraltro, tale indirizzo è in linea con il principio affermato in un caso analogo da questa Corte, secondo cui, in tema di restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen., anche a seguito dell'introduzione dell'art.
art. 123 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar
Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S.
Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv.
Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, Nappi
Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi
(Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHJOUBI ABDERRAOUF (CUI 030VOYT) nato il 03/07/1992 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 5 novembre 2018, con cui Mahjoubi Abderraouf era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionato- rio.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Secondo il recente, ma già consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater cit., nella parte in cui prevede la necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444;

Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353). L'intero sistema processuale introdotto dalla Riforma Cartabia, infatti, è per- meato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'im- putato al processo, ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Questa Corte in tema di applicabilità della disciplina di cui all'art. 581 cit. al giudizio di Cassazione, ha affermato la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previ- sione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della rego- lamentazione del processo di merito (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, Nappi, non massimata).

L'intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di Cassazione in ragione della colloca- zione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione," nell'ambito del libro IX de- dicato in generale alle impugnazioni e in considerazione della ratio sottesa alla Ri- forma, consistente nel selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di Cassa- zione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo. Lo scopo perseguito dal legislatore consiste nel consentire la proposizione di im- pugnazioni consapevoli da parte dell'imputato nell'ottica di semplificare (anche) l'at- tività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia, senza che dai più stringenti requisiti i posti dalla norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato.

Dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non conseguono lesioni ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, in quanto, se l'imputato prova che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, può ricorrere ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare. Nella fattispecie in esame, il difensore ha presentato ricorso in data 30 maggio 2023 nell'interesse dell'imputato - che era detenuto in carcere per altra causa ed assente per rinunzia - in mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impugnata, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Peraltro, tale indirizzo è in linea con il principio affermato in un caso analogo da questa Corte, secondo cui, in tema di restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen., anche a seguito dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che, per la proposizione dell'appello, impone il rilascio di mandato al difensore e l'elezione di domicilio, non costituisce causa di forza maggiore la detenzione per altra causa dell'imputato che risulti difeso d'ufficio, essendo allo stesso consentito l'assolvimento di tale adempimento mediante dichiarazione formalizzata anche all'in- terno della casa circondariale, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi, Rv. 285518).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle amme