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Ordinanza — n. 4549/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaint without specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Grigoli Fausto inadmissible for failing to articulate specific legal grounds. The appellant merely complained about the omission of a potential acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure without detailing precise argumentative flaws. Consequently, the court ruled that generic complaints regarding alternative theories are insufficient to trigger a review of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely complains of the omission of an alternative legal theory without specifying the precise deficiencies or illogicalities in the lower court's reasoning that would affect the probative value of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint omitted acquittal Article 129 Article 616 Cassazione procedure specific grounds asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGOLI FAUSTO nato a VERONA il 21/04/1974 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 18 giugno 2019, ha rideterminato in anni uno e mesi due di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta nei confronti di Grigoli Fausto in relazione ai reati di cui agli artt. 624 bis e 625 cod. pen.. • 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è generico. Il ricorrente si limita a dolersi dell'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio