Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing due to non-appealable procedural grounds under Art. 448.2-bis. The appeal regarding potential acquittal under Art. 129 is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the strict limitations of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentencing order ratifying a plea agreement, arguing the judge failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129. The court ruled that such arguments are excluded from cassation review, limiting appeals to specific statutory exceptions regarding the defendant's will or legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against sentencing orders are inadmissible if based on the alleged failure to verify the absence of acquittal causes under Article 129, as the law restricts review to specific enumerated grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBONIN DEBORA nato a DOLO il 14/02/1969 avverso la sentenza del 13/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAclettrawis<ratit-Tra udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Venezia, su concorde. richiesta delle parti, ha applicato a Zambonin Debora,.ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2