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Ordinanza — n. 4532/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction due to logical evaluation of evidence and factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Valentina Conforto's appeal inadmissible, upholding her conviction for drug trafficking and a fine. The lower courts found the seized drugs in her divided residence with packaging materials, logically establishing her possession despite the defendant's claim of joint responsibility with another individual. The court rejected the appeal's argument that the appellate court's reasoning differed from the first instance, ruling that the territorial judges correctly evaluated the evidence to refute the defendant's alternative factual narrative.

Regesto Legislator

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Art. 516, 521, 604, 522 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the appellate court's factual reconstruction and legal reasoning are logically consistent with the evidence, and the defendant's claim of divergent reasoning is merely a strategic argument to refute an alternative factual scenario proposed by the accused.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal joint criminal responsibility factual reconstruction logical evaluation of evidence procedural violation claim Corte di Cassazione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 516 cod. proc. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 604 cod. proc. pen.
Art. 522 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFORTO VALENTINA nato a CAGLIARI il 10/03/1991 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 18 settembre 2019, emessa a seguito di giudi- zio abbreviato, con cui Conforto Valentina era stata condannata alla pena complessiva di anni due e mesi sette di reclusione ed euro 13.340 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione degli artt. 516, 521, 604 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della condotta materiale e dell'elemento sogget- tivo del reato contestato. Si deduce che la Corte territoriale ha ricostruito la condotta materiale e l'ele- mento soggettivo del reato in termini totalmente difformi rispetto alla sentenza di primo grado, avendo infatti ritenuto che la droga sequestrata potesse essere stata detenuta anche da Barghzou Said e che, pertanto, la responsabilità della Conforto doveva essere comunque riconosciuta a titolo di concorso.

3. Il ricorso è inammissibile. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto la droga nella disponibilità della Conforto, evidenziando al riguardo che la sostanza era stata rinvenuta nella sua abitazione, suddivisa in dosi e in presenza di materiale per il confezionamento e per la pesatura. L'ulteriore specificazione dell'eventualità del concorso nel reato unitamente al Barghzou - formulata peraltro solo in via subordinata - è stata dovuta alla necessità di confutare la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla medesima ricorrente.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio