Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4531/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for failure to recognize non-punishment cause under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a specific offense. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis, but the court emphasized that assessing this cause requires a complex evaluation of the specific case facts, including alcohol levels and prior record. The court ruled that the lower court correctly applied its discretionary powers and provided sufficient motivation, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of non-punishment causes requires a comprehensive evaluation of specific case facts and falls within the trial court's discretionary powers, subject only to review for lack of motivation or manifest illogicity.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishment cause discretionary power criminal appeal motivation review Italian Penal Code inadmissible appeal alcohol level considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Il Werede, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
Tali circostanze indiscutibilmente significative rientrano tra i parametri espres- samente considerati dall'art. 133 cod. pen..L'imputato si limita ad evidenziare alcuni generici dati fattuali a sé favorevoli, i quali, con argomentazioni lineari e coerenti, sono stati ritenuti irrilevanti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
art. 131 bis cod. pen
Il Werede, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
Tali circostanze indiscutibilmente significative rientrano tra i parametri espres- samente considerati dall'art. 133 cod. pen..L'imputato si limita ad evidenziare alcuni generici dati fattuali a sé favorevoli, i quali, con argomentazioni lineari e coerenti, sono stati ritenuti irrilevanti.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEREDE DANIELE nato a ROMA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 13 febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Werede Daniele era stato condannato alla pena di mesi due di arresto e di euro ottocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-sexies, C.d.S..

2. Il Werede, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

3. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivo, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'elevato tasso alcolemico riscontrato in occasione delle due prove. Peraltro, in motivazione, sono stati altresì sottolineati la gravità del fatto, i plurimi precedenti penali e l'assenza di segni di resipiscenza. Tali circostanze indiscutibilmente significative rientrano tra i parametri espres- samente considerati dall'art. 133 cod. pen..L'imputato si limita ad evidenziare alcuni generici dati fattuali a sé favorevoli, i quali, con argomentazioni lineari e coerenti, sono stati ritenuti irrilevanti.

Infine, va osservato che la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma