Italian Court dismisses appeal against drug sentencing as within trial judge's discretionary power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the imposed sentence was excessive. The appellant argued the penalty lacked proper justification regarding the mitigating circumstances, while the court emphasized the trial judge's broad discretion in sentencing. The decision upheld the conviction based on the quantity of drugs, the severity of the crime, and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The determination of sentence within statutory limits falls within the trial judge's discretionary power, requiring only a brief reference to the relevant criteria unless the quantification constitutes mere arbitrage or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI TI.JANI nato il 25/09/1965 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 7 aprile 2016, ha dichiarato non doversi pro- cedere nei confronti di Ben Ali Tijani in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 (capo C) e ha rideterminato la pena complessiva per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 495 cod. pen. (capo B) in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro milletrecentoottantacinque di multa.
2. Il Ben, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzio- natorio.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore a quella edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione del rilevante quantitativo di stupefacenti rinvenuto nella disponibilità del Ben (72 dosi), della natura di droga "pesante" della sostanza sequestrata, della gra- vità del fatto quasi al confine con la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, delle modalità della vicenda criminosa (nome falso fornito dall'im- putato, armato di mannaia) e dei precedenti specifici (recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta ed applicata in sentenza).
Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata e prospetta censure in fatto, senza illustrare le ragioni per le quali, a suo avviso, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuto irrogare il minimo di pena edittale per il reato base, e senza spiegare perché le modalità della condotta criminosa dovessero essere considerate rudimentali.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma