Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues regarding sentence increase in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant waived specific legal issues regarding the sentence increase during the appellate plea agreement. The appellant argued the lower court lacked adequate motivation for the penalty adjustment, but the court held that such matters are precluded once parties agree on the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; The appeal is inadmissible when the appellant has waived the issues concerning the sentence increase in the plea agreement, as the judicial discretion granted to the second-instance judge under this article has preclusive effects on the entire proceedings, including the legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASOLLA ANTONIO nato a SANTERAMO IN COLLE il 13/02/1977 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIS:hato-awigo-a-Heigaft-i+--- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bari ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena comples- siva di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro sedicimila di multa nei confronti di Stasolla Antonio in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed altro.
2. Lo Stasolla, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge, rilevando che l'organo giudicante non aveva fornito un'adeguata motivazione in ordine all'entità dell'aumento di pena per la con- tinuazione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art.599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Inoltre, in tema di "patteggiannento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, I. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il ne- gozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella deci- sione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illega- lità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ri- correndo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in fa- vore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 genn