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Ordinanza — n. 4522/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific defense mandate filed after first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4522/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney failed to file a specific mandate of appeal after the first instance judgment. The defendant, present in absentia due to a prior detention, was required by the Cartabia Reform to submit this document to ensure a conscious participation in the proceedings. The court ruled that without this specific mandate, the appeal lacks the necessary procedural foundation mandated by the new legislation.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The requirement to file a specific mandate of appeal after the first instance judgment applies to appeals to the Court of Cassation to ensure the defendant's conscious participation, and failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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specific mandate of appeal Court of Cassation admissibility defense attorney obligations Cartabia procedural reform in absentia participation procedural inadmissibility costs and fines responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen.
Va premesso che l'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Caricola Francesco la pena di mesi dieci di reclusione e di euro 2.667 di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per l'omessa valutazione dell'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar
Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S.
Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv.
Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, Nappi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI-ebet-o- e pwti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Caricola Francesco la pena di mesi dieci di reclusione e di euro 2.667 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per l'omessa valutazione dell'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Secondo il recente, ma già consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater cit., nella parte in cui prevede la necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444;

Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353). L'intero sistema processuale introdotto dalla Riforma Cartabia, infatti, è per- meato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'im- putato al processo, ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Questa Corte in tema di applicabilità della disciplina di cui all'art. 581 cit. al giudizio di Cassazione, ha affermato la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previ- sione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della rego- lamentazione del processo di merito (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, Nappi, non massimata).

L'intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di Cassazione in ragione della colloca- zione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione," nell'ambito del libro IX de- dicato in generale alle impugnazioni e in considerazione della ratio sottesa alla Ri- forma, consistente nel selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di Cassa- zione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo. Lo scopo perseguito dal legislatore consiste nel consentire la proposizione di im- pugnazioni consapevoli da parte dell'imputato nell'ottica di semplificare (anche) l'at- tività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia, senza che dai più stringenti requisiti i posti dalla norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato.

Dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non conseguono lesioni ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, in quanto, se l'imputato prova che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, può ricorrere ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare. Nella fattispecie in esame, il difensore ha presentato ricorso in data 23 gennaio 2023 nell'interesse dell'imputato - detenuto agli arresti domiciliari per altra causa ed assente per rinunzia - in mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impugnata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.