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Ordinanza — n. 4521/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug possession conviction for alleged legal errors and personal use misclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Marcello Graziani's appeal inadmissible regarding a conviction for drug possession. The defendant argued for a legal error in the sentencing clause and claimed the drugs were for personal use, but the court found these arguments to be mere repetitions of the appellate court's merits. The court upheld the conviction based on the drug quantity, packaging tools, and storage methods, ruling that the lower court's reasoning was logical and not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5; Art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990; Art. 547 c.p.p.: Appeals based on alleged violations of drug possession statutes or misclassification of personal use are inadmissible if they merely reiterate merits arguments without demonstrating a lack of logical motivation or manifest illogicity in the lower court's assessment of quantity and circumstances.

Parole chiave

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drug possession conviction personal use defense inadmissible appeal manifest illogicity standard hashish quantity assessment appellate court review DPR 309/1990 grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Si trattava di un'evidente svista, agevolmente identificabile, in quanto il disposi- tivo originario comunque prevedeva la riqualificazione del reato contestato (e il quinto comma dell'art. 73 d.P.R.
Art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 75 d.P.R.
Art. 547 cod. proc. pen.
In relazione al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che il Tribunale, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen., ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, nella parte in cui era stata riportata la condanna del Graziani per il reato di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272
32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L.
art. 547 cod. proc. pen
In relazione al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che il Tribunale, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen., ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, nella parte in cui era stata riportata la condanna del Graziani per il reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. 309/1990
272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463
Corte costituzionale, n. 32 del 12 febbraio 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANI MARCELLO nato a CASTELVECCHIO SUBEQUO il 27/04/1967 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la --3.1 1-.g2.o 4-0 tct sentenza del Tribunale di Castrovillari del t2 3 maggio20193 con cui Graziani Marcello era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 17 circa di hashish dal quale erano ricavabili 81 dosi medie singole).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, come risultante dal testo del dispositivo prima della correzione dell'errore da parte della Corte territoriale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qua- lificazione della vicenda' come uso personale non punibile.

3. Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che il Tribunale, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen., ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, nella parte in cui era stata riportata la condanna del Graziani per il reato di cui all'art. "75, comma 5", d.P.R. n. 309 del 1990, così come riqualificata l'originaria imputazione, anziché per il reato di cui all'art. "73, comma 5" d.P.R. n. 309 del 1990. Si trattava di un'evidente svista, agevolmente identificabile, in quanto il disposi- tivo originario comunque prevedeva la riqualificazione del reato contestato (e il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 prevede proprio l'ipotesi di lieve entità) e l'entità della pena inflitta al Graziani e la differenziazione della posizione del mede- simo rispetto all'originaria coimputata nei cui confronti è stata emessa pronunzia di assoluzione.

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in or- dine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, te- nendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parame- tri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi della sostanza stupefa- cente è stata dedotta dai seguenti elementi:

a) il considerevole quantitativo della sostanza sequestrata, nettamente superiore a quello necessario al fabbisogno perso- nale, dal quale erano ricavabili 81 dosi medie;

b) il possesso di plurimi attrezzi idonei al taglio e al confezionamento della droga;

c) le modalità del fatto;

d) il metodo di conservazione dell'hashish. La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illo- gica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di Vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito e costituiscono una mera reiterazione di quelle già prospettate con l'atto di appello.5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t