Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific defense mandate filed after the judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney failed to file a specific mandate of appeal after the judgment was pronounced. The defendant, who was absent and free at the time, did not provide the required declaration or election of domicile as mandated by the new procedural rules. The court ruled that the legislative intent of the Cartabia Reform requires the defendant's personal, conscious participation in appeals, making the absence of this specific mandate fatal to the admissibility of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1 quater cod. proc. pen.; The specific mandate of appeal required after the judgment's pronouncement applies to cassation appeals to ensure the defendant's conscious participation, rendering the appeal inadmissible without it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAYDRIA HAMID nato il 26/02/1984 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di VARESE-tka~4s.e-a-lie-parti;---- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Varese, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Draydria Hamid la pena di anni tre di reclusione e di euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla statuizione di confisca del danaro sequestrato.
3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Secondo il recente, ma già consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater cit., nella parte in cui prevede la necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444;
Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353). L'intero sistema processuale introdotto dalla Riforma Cartabia, infatti, è per- meato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'im- putato al processo, ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Questa Corte in tema di applicabilità della disciplina di cui all'art. 581 cit. al giudizio di Cassazione, ha affermato la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previ- sione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della rego- lamentazione del processo di merito (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, Nappi, non massimata).
L'intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di cassazione in ragione della colloca- zione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione," nell'ambito del libro IX de- dicato in generale alle impugnazioni e in considerazione della ratio sottesa alla Ri- forma, consistente nel selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di Cassa- zione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo. Lo scopo perseguito dal legislatore consiste nel consentire la proposizione di im- pugnazioni consapevoli da parte dell'imputato nell'ottica di semplificare (anche) l'at- tività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia, senza che dai più stringenti requisiti i posti dalla norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato.
Dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non conseguono lesioni ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, in quanto, se l'imputato prova che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, può ricorrere ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare. Nella fattispecie in esame, il difensore ha presentato ricorso in data 30 marzo 2023 nell'interesse dell'imputato - che era libero ed assente - in mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impugnata.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.