Italian court dismisses appeal claiming breathalyzer was faulty, ruling burden is on defense to prove lack of calibration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alessandro Ruggieri's appeal inadmissible regarding the alleged irregularity of the breathalyzer used in his drunk driving conviction. Ruggieri argued the device was faulty, but the appellate court rejected claims lacking objective foundation and noted the instrument had been properly homologated and calibrated. The court established that a positive breath test constitutes proof of intoxication unless the defense provides specific evidence of the device's malfunction through expert testimony or official records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), C.d.S.; In cases of driving under the influence, a positive breath test constitutes proof of intoxication due to the tool's reliability, placing the burden on the defense to prove the absence or inactuality of required controls via expert testimony or metrological records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI ALESSANDRO nato a FONDI il 24/07/1993 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 22 aprile 2022, con cui Ruggieri Alessandro era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed curo milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), C.d.S..
2. Il Ruggieri ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di eb- brezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produ- zione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive dirette essen- zialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l'etilornetro era stato regolarmente omologato e revisionato.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 11 17 gennaio