Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4518/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for non-exhausted Article 129 grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the strict limitations of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant challenged a sentence ratifying a plea agreement, arguing the judge failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129. The court ruled that such arguments are excluded from cassation review when the judgment applies a plea bargain, which is governed by the exhaustive list of admissible grounds in the cited statute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, the Court of Cassation cannot examine violations of law regarding the non-verification of acquittal grounds under Article 129, as the statute restricts review to specific, enumerated defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal Article 448 paragraph 2-bis Article 129 acquittal Cassation admissibility ratification of plea agreement indagine per furto usurpazione d'identità reato flagrante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Dishani Klodian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a titolo di aumento per la continuazione sulla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Genova del 26 novembre 2020, irrevocabile 1'11 gennaio 2020.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Dishani Klodian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISHANI KLODIAN nato 11 19/04/1993 avverso la sentenza dei 27/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA Giat-Q-avvite—dife-Prerft+;-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Dishani Klodian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a titolo di aumento per la continuazione sulla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Genova del 26 novembre 2020, irrevocabile 1'11 gennaio 2020.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 genna