Cassation appeal dismissed for failure to meet the fifteen-day statutory filing deadline under Article 585 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing date of December 20, 2022, exceeded the fifteen-day limit established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for crimes under Articles 81 of the Penal Code and 73 of the 1990 Decree, arguing procedural nullities and the exclusion of decisive evidence. The court ruled that the appeal was untimely as the judgment became final on December 14, 2022, rendering the late submission legally ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 2, lett. B), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment with contextual motivation is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period prescribed by law, and such inadmissibility must be declared without formalities.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCONE CATELLO nato a SCAFATI il 20/08/1997 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE'dato avviso alle partT3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cascone Catello, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata confermata la sentenza del Tribunale di Arezzo del 5 luglio 2018, di condanna in relazione ai reati ex art. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorrente ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità delle prove, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva.
3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del termine di impugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen.. Si trattava di sentenza con motivazione contestuale depositata il 28 novembre 2022, il termine di quindici giorni per presentare ricorso decorreva da tale data ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. B), cod. proc. pen. per cui sentenza era già dive- nuta irrevocabile il 14 dicembre 2022 e, cioè, in data anteriore a quella del deposito del ricorso avvenuto il 20 dicembre 2022. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come pari- menti introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 20