Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4509/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction regarding sentencing reduction and continuation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for a greater sentence reduction due to the purity of the drugs and contested the severity of the penalty increase for continuing offenses. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logical and sufficient regarding the weight of the evidence and the nature of the drugs involved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; Art. 81 cod. pen.: The Court of Cassation reviews only admissible appeals; if the lower court's reasoning is sufficient and non-illogical, the appeal is inadmissible regardless of the appellant's disagreement with the sentencing calculation.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction sentencing reduction rules continuing offenses penalty inadmissible appeal Cassazione review standards malattia psichica perizia psichiatrica insufficiente incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della diminuzione di pena per la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'aumento di pena a titolo di continuazione ai sensi dell'art.
Art. 81 cod. pen.
309 del 1990 e dell'aumento di pena a titolo di continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen..
Corte Cost. n. 186 del 2000
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000).
artt. 81 cod. pen
Baldicchi Francesco, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 22 aprile 2021 di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
309 del 1990 e dell'aumento di pena a titolo di continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 2000
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDICCHI FRANCESCO nato a PERUGIA il 18/12/1969 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Baldicchi Francesco, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 22 aprile 2021 di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della diminuzione di pena per la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'aumento di pena a titolo di continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen.. Le censure ineriscono al trattamento punitivo in ordine al quale la Corte di ap- pello, con motivazione sufficiente e non illogica, sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive, ha affermato che la pena inflitta appare equa e prossima al mi- nimo edittale nonostante gli elevati quantitativi di stupefacente trattati.

La Corte territoriale ha ritenuto il fatto non meritevole di una maggiore riduzione di pena per la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, cit. in ragione del dato ponderale e della notevole purezza della droga detenuta, la quale consentiva di rica- vare un numero assai rilevante di dosi. L'imputato ha altresì agevolato l'attività di un grosso fornitore di droghe di varia natura ed ha agito con astuzia, avendo egli suddi- viso le sostanze ricevute, occultandole in luoghi diversi e distanti tra loro per renderne più sicura la custodia. Inoltre, la collaborazione prestata dall'imputato non aveva consentito di individuare il fornitore e, a causa della sua tardività, non aveva per- messo di recuperare tutte le sostanze cedute al Baldicchi.

La motivazione, peraltro, appare logica ed immune da censure anche in relazione all'entità dell'aumento di pena per la continuazione coi reati satellite (di solo un anno di reclusione ed euro ottomila di multa a fronte della detenzione di gr. 600 di hashish, pari a 3622 dosi, occultato in diverse località). Il ricorrente non si confronta con l'ampio ed analitico apparato argomentativo, limitandosi a contestare il solo dato della presunta tardività della collaborazione.

3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 17 gennai