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Ordinanza — n. 4508/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of critical analysis of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely a repetition of arguments already rejected in the appellate court decision. The appellant challenged the sentencing, omission of recidivism, and denial of general mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points by citing the quantity of drugs, prior record, and the defendant's lack of repentance. Consequently, the court refused to re-examine the case, ruling that the appeal lacked the necessary critical analysis required by established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely a repetition of arguments already rejected in the decision under review without providing a new critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of critical analysis drug trafficking conviction recidivism application persecuzione dei Tamil perseguimento penale per diffamazione domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente va con- dannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
I motivi non risultano scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomen- tazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per Cassazione; Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI NASSIM nato il 30/10/1988 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Talbi Nassim, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sen- tenza di condanna emessa dal Tribunale di Pisa in data 24 novembre 2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all'omessa disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I motivi non risultano scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomen- tazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per Cassazione; Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;). I motivi posti a base del ricorso, infatti, rappresentano la mera reiterazione di analoghe doglianze già proposte in appello, le quali ha trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale logicamente ritenuto di non miglio- rare il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado, in ragione della non modesta quantità di stupefacenti detenute a scopo di cessione, dell'entità della pena irrogata, di poco superiore al minimo edittale, dei precedenti penali e dell'ele- vata pericolosità dimostrata con la reiterazione dei reati.

La Corte distrettuale ha ritenuto altresì di applicare la contestata recidiva e di non concedere le circostanze attenuanti generiche, poiché l'imputato ha dimostrato una totale assenza di resipiscenza, la volontà di mantenere uno stile di vita dedito al crimine e di procurarsi guadagni illeciti mediante la commissione di reati e il suo saldo inserimento in un circuito criminale che alimenta lo spaccio di strada.

4. Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente va con- dannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio