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Ordinanza — n. 4505/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for transfer of criminal proceedings due to failure to notify other parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Mario Collecorvino's request to transfer the criminal proceedings inadmissible because he failed to notify the other parties within the statutory deadline. The defense argued for a change of venue, but the prosecution contended that procedural rules strictly require timely notification to all parties. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the request void and ordered Collecorvino to pay the associated costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 46 cod.proc.pen.; A request for transfer of criminal proceedings is inadmissible if the applicant fails to notify other parties within the prescribed time limit, resulting in the automatic dismissal of the request and liability for costs.

Parole chiave

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request for transfer of proceedings failure to notify parties procedural inadmissibility criminal procedure code payment of court costs monetary sanction Corte di Cassazione corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cod.proc.pen.
art. 46 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 trasmessa con ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con atto depositato presso il Tribunale di Chieti il 22/5/23 Colletvino Mario avanzava richiesta di rimessione ad altra sede del processo n. 60/2019 R.G.N.R. pendente a suo carico; -rilevato che l'istanza è inammissibile a norma dell'art. 46 cod.proc.pen., non avendo l'interessato provveduto alla notifica della stessa alle altre parti nel termine fissato dal primo comma della richiamata disposizione; -ritenuto che per effetto della rilevata inosservanza l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del Collecorvino al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente