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Ordinanza — n. 4504/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation request dismissed for lack of notification and formal defects under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation request inadmissible due to failure to notify other parties and procedural formalities. The defense argued for remittal, but the court found the request unnotified and the office defender's declaration irrelevant since only the lawyer was cited. Consequently, the request was rejected as inadmissible ab initio, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1 c.p.p.; Art. 46, comma 4 c.p.p.: A cassation request is inadmissible if not properly notified to all parties, and procedural defects render it inammissibile de plano without requiring full citation of the accused.

Parole chiave

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cassation request inadmissibility lack of notification parties procedural formalities defects inammissibile de plano office defender declaration court costs and fine Italian Code of Criminal Procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1 c.p.p.
Art. 46, comma 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 avverso la sentenza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letta la richiesta di rimessione avanzata da Collecorvino Mario, Ritenuto che l'istanza non risulta notificata alle altri parti del procedimento ai sensi dell'art.46, comma 1, c.p.p.; Considerato che ai sensi del quarto comma c.p.p. l'inosservanza delle forme e dei termini è causa di inammissibilità della richiesta; Ritenuto che la dichiarazione del difensore di ufficio in ordine all'elezione di domicilio è del tutto irrilevante stante che nel giudizio dinanzi la corte di cassazione è citato soltanto il difensore e non anche l'imputato personalmente; Che in ogni caso il procedimento deve svolgersi senza la citazione delle parti trattandosi di inammissibilità de plano; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Il Consigliere Es nsore Il Presidente