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Ordinanza — n. 4503/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for remittal due to failure to notify other parties as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the request for remittal inadmissible because it was not properly notified to all other parties in the proceedings. The applicant, Fonti Michele Sante, argued for a review of the lower court's decision, but the court found the procedural defect fatal under Article 46 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1; quarto comma c.p.p.: A request for remittal is inadmissible if not notified to all parties, rendering the inobservance of forms and terms a cause of inadmissibility.

Parole chiave

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request for remittal notification requirements procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure court costs and fine ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, c.p.p.
quarto comma dell'art 46 c.p.p.
art 46 c.p
E IN DIRITTO Letta la richiesta di rimessione avanzata da Fonti Michele Sante, Ritenuto che l'istanza non risulta notificata alle altri parti del procedimento ai sensi dell'art.46, comma 1, c.p.p.; Considerato che ai sensi del quarto comma dell'art 46 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: FONTI MICHELE SANTE nato a CALTANISSETTA il 29/12/1972 avverso il provvedimento del 17/10/2023 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letta la richiesta di rimessione avanzata da Fonti Michele Sante, Ritenuto che l'istanza non risulta notificata alle altri parti del procedimento ai sensi dell'art.46, comma 1, c.p.p.; Considerato che ai sensi del quarto comma dell'art 46 c.p.p. l'inosservanza delle forme e dei termini è causa di inammissibilità della richiesta; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere ns re Il Presidente