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Ordinanza — n. 4502/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription due to missed time calculation and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The lower court had dismissed the prescription defense because the statutory limitation period had not expired when accounting for prior suspensions, and the procedural defect prevented raising this issue at the appellate stage. Consequently, the conviction for attempted theft and the reduced sentence for receipt were upheld.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The prescription defense is inadmissible if the limitation period has not expired upon calculation of suspensions and if the procedural defect precludes its examination at the appellate level.

Parole chiave

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criminal prescription statutory limitation period suspended sentence calculation procedural inadmissibility appellate review defect attempted theft conviction criminal liability tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 474 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI GENNARO nato a NAPOLI il 11/04/1946 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini in data 5/10/2020, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art. 474 cod.pen. di cui al capo c); confermava la penale responsabilità del ricorrente Riccardi Gennaro per il residuo addebito di ricettazione e rideterminava la pena; -rilevato che le censure proposte in punto di dosimetria della pena sono del tutto generiche e prive di correlazione con l'ampia motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata a pag. 3, che contiene la specifica confutazione degli elementi addotti dalla difesa; -considerato che risulta manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il difensore omesso di considerare che al termine ordinario di anni dieci, computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., si deve sommare il periodo di anni uno, mesi nove e giorni dieci di sospensioni sicché il termine non era spirato alla data della pronunzia d'appello; che, inoltre, la mancata instaurazione del rapporto processuale in sede di legittimità a causa della inammissibilità dell'impugnazione osta alla possibilità di rilevare la causa estintiva in questa sede; -ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il President