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Ordinanza — n. 4501/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding non-application of probation benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4501/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bonaffini Emilia inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already provided logical reasoning for denying the probation benefit based on the defendant's lack of positive conduct and judicial record. The court rejected the claim of omitted reasoning because the lower judge's decision was sufficiently motivated by the available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis; Art. 360 c.p.p.: The appeal alleging omitted reasoning regarding the non-application of the probation benefit is inadmissible if the appellate judgment contains logical and unexceptionable arguments based on the absence of positive conduct indicators and the judicial record.

Parole chiave

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probation benefit denial omitted reasoning claim inadmissible appeal judicial record assessment procedural costs award pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFFINI EMILIA nato a MESSINA il 03/10/1991 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

IE IN DIRITTO Letto il ricorso di Bonaffini Emilia, Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il \tizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio di cui all'art.62-bis è manifestamente infondato; Considerato che, in particolare, il Giudice di appello motiva a p.3 della sentenza impugnata sulla richiesta di applicazione del beneficio con argomentazioni logiche e ineccepibili quali l'assenza di riscontri positivi attorno alla condotta e alla persona dell'imputato alla luce delle risultanze agli atti e del casellario giudiziale, ostacolando l'applicazione del beneficio stesso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere Est Il Presidente