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Ordinanza — n. 4500/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments and exceeding scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lamhaf Noureddine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on liability and the severity of the sentence, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate proceedings. Furthermore, the court determined that challenges to sentencing discretion fall within the exclusive domain of the trial judge under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must present specific, new arguments; mere repetition of rejected grounds renders them inadmissible, and challenges to sentencing discretion are excluded from cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments sentencing discretion cassation review limits court costs award gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMHAF NOUREDDINE (CUI: 01R97YP) nato il 05/04/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

IE IN DIRITTO t- \V- Letto il ricorso di \Lahmafi Noureddine Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 in ordine alla insussistenza di un diritto di credito nei confronti della vittima della condotta) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano l'eccessività della pena e dell'aumento per continuazione non sono consentite dalla legge in sede di legittimità ed sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argementativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Ll consigliere I ttrUl Il