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Ordinanza — n. 4499/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts and sentencing fall within trial court's exclusive discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court held that challenging the factual reconstruction and sentencing discretion violates the exclusive authority of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was logically sound and within its statutory powers.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or sentencing discretion, which remain exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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Cassazione inammissibilità discrezionalità giudiziale valutazione dei fatti sentenza di merito testimonianza inattendibile censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimo, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPANA SALVATORE nato a NARDO' il 30/10/1972 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Rapanà Salvatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la corretta qualificazione giuridica del fatto di reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pp.2-3-4 della sentenza impugnata; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimo, Rv. 207944); Considerato il secondo motivo di ricorso che denuncia l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione delle pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentato del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti a p.4 della sentenza impugnata in ragione del modesto valore della refurtiva e del disvalore concreto del fatto, della presenza di plurimi precedenti penali concernenti delitti contro il patrimonio;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Consigliere Es 'sor