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Ordinanza — n. 4498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding excessive sentencing and generic mitigating circumstances as matters of trial court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by D'Ambrosio and Maiello inadmissible, ordering them to pay legal fees. The appellants challenged the excessive combined sentence and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a more favorable sentencing outcome. The court rejected these claims because sentencing discretion, including the application of aggravating and mitigating factors, falls under the trial court's authority governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code, provided the reasoning references decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the trial judge, which is exercised in accordance with the principles set forth in the cited articles.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions generic mitigating circumstances inadmissible appeal trial court authority attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AMBROSIO LUIGI nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 24/07/1973 MAIELLO RAFFAELE nato a CASERTA il 08/12/1981 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di D'Ambrosio e Maiello Ritenuto che il primo motivo del ricorso D'Ambrosio che contesta l'eccessività della pena in continuazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artti 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo del ricorso D'Ambrosio che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Ritenuto che il motivo di ricorso del Maiello che contesta l'entità della diminuzione per la riconosciuta attenuante non è consentito dalle legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ciasc:uno alla cassa delle ammende Roma 9/