Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for procedural inadmissibility and lack of legal standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Garufi Emanuele inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the second and third-instance court's sentencing and the timing of the complaint, arguing violations of the Penal Code. The court rejected these claims because sentencing discretion belongs to the trial judge and complaints regarding provisional measures cannot be raised in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen. The Court of Cassation holds that sentencing discretion regarding mitigating and aggravating circumstances is the exclusive domain of the court of first instance, and appeals regarding the granting of provisional measures are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARUFI EMANUELE nato a MESSINA il 22/02/1995 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Garufi Emanuele; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione all'art.124 cod. pen. e contestuale vizio di motivazione circa la tardività delle querela proposta, è manifestamente infondato poiché contesta violazione di norme smentite dagli atti processuali, così come risulta alle pp. 4-5 della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di appello identifica il dies a quo del reato contestato al momento della concreta percezione e rappresentazione in capo al querelante della definitiva volontà di non adempiere all'obbligazione da parte del ricorrente;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti ed aggravanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento a p.7 della sentenza impugnata circa l'impossibilità di concedere le circostanze attenuanti di cui all'art.62-bis cod. pen. e la piena congruità della pena valutata in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. in ragione di elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali la concreta pericolosità ed offensività della condotta, il danno arrecato e il raggiro truffaldino architettato dall'imputato;
Considerato il quarto motivo di ricorso che contesta un vizio di motivazione sulla concessione della provvisionale è inammissibile poiché non possono essere dedotte in sede di legittimità doglianze aventi ad oggetto la provvisionale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere Este Or Il