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Ordinanza — n. 4496/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Angelo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the first four grounds of the appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific legal analysis. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the standard for a substantive critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance and lack the specific argumentative function required to challenge the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique Court of Cassazione procedural dismissal ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE ANGELO nato a MADDALONI il 12/10/1985 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Daniele Angelo, Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso che contestano violazioni di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pp.4-5-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che la Corte di merito ha già spiegato l'insussistenza di qualsiasi diritto tutelabile in capo all'imputato a fondamento delle proprie illegittime pretese; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere E \-nsore Il Presidente